Decreto Legislativo del 2004 numero 99 art. 14


SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.
8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
10-bis. L'AGEA, nell'àmbito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'àmbito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 9 settembre 2005, n. 182)
11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
(Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101)
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
(Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101)
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
(Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101)
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al D.M. 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
(Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101)
13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.
(Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (25).
(Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101)

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