Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta



Nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891 cod.civ.) la figura del soggetto assicurato (vale a dire colui su cui grava in concreto il rischio, che verrebbe cioè a risentire in modo diretto ed immediato delle conseguenze pregiudizievoli: danni a cose, insorgenza di una responsabilità, la perdita della vita o lo stato di bisogno derivante dalla sopravvivenza a una certa età) è diversa rispetto a quella del contraente. L'assicurato può non essere determinabile all'atto della stipula del contratto; è anche possibile che la persona di costui venga a variare successivamente, nel corso del contratto (ad esempio la merce assicurata viene più volte rivenduta, ogni volta mutando il beneficiario, che coincide con l'acquirente). Si tratta di una fattispecie contrattuale il cui schema si articola sulla falsariga del contratto a favore di terzo (art. 1411 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. I, 2322/90) nota1. Impregiudicata la disamina della disciplina approntata dalla legge, giova comunque osservare come il codice civile contenga una titolazione della norma che evoca sia la conclusione del contratto "per conto altrui", sia quella "per conto di chi spetta". L'utilizzo di entrambe le espressioni potrebbe non essere casuale, desiderando il legislatore sgombrare il dubbio dell'interprete: ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad un contratto concluso o per conto di una determinata persona o di un soggetto soltanto futuramente determinabile dovranno seguirsi le prescrizioni di cui all'art. 1891 cod.civ..
L'art. 1891 cod.civ. disciplina diritti ed obblighi afferenti al contratto in esame. Prescrive il I comma della norma che, qualora l'assicurazione sia stata stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve far fronte agli obblighi contrattuali, ad eccezione di quelli che, in dipendenza della loro stessa natura, non possono che essere adempiuti dall'assicurato. Per quanto attiene ai diritti che scaturiscono dal contratto, il II comma della norma in esame stabilisce che essi spettano all'assicurato anche quando il contraente fosse in possesso della polizza nota2. In questo caso servirebbe comunque l'espresso consenso dell'assicurato affinchè il contraente possa farli valere, a differenza di quanto è dato di riscontrare per il contratto a favore di terzo, nel quale si prevede che la prestazione possa restare a favore dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne (Cass. Civ. Sez. I, 9584/94).
L'assicurato gode dei benefici attribuitigli in forza del contratto: pertanto a lui saranno opponibili le eccezioni che si sarebbero potute opporre al contraente in dipendenza del contratto stesso (III comma art. 1891 cod.civ.). Quest'ultima regola appare consonante rispetto all'analogo principio posto dall'art. 1413 cod.civ. in materia di contratto a favore di terzo nota3. Per quanto attiene alla disciplina della prescrizione (in riferimento alla quale valgono i brevi termini di cui all'art. 2952, III comma cod.civ.) va precisato che il dies a quo di decorrenza del termine va rinvenuto nel tempo in cui il danneggiato rivolge la richiesta risarcitoria non già al contraente, bensì al soggetto assicurato (Cass. Civ., Sez.III, 15376/11).

Note

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Così Donati, Trattato di diritto delle assicurazioni private, Milano, 1954, p.80 e Salandra, Dell'assicurazione, in Comm.cod.civ., dir. da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.231. Contra Venditti, L'assicurazione nell'interesse altrui, Napoli, 1961, p.65 e Fanelli, Le assicurazioni, vol.I, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p.439, per i quali si tratterebbe di una ipotesi di interposizione gestoria.In ogni caso è stato deciso nel senso dell'inapplicabilità alla fattispecie di cui all'art. 1891 cod.civ.qui in esame del III° comma dell'art. 1411 cod.civ., in forza del quale lo stipulante potrebbe avvantaggiarsi della prestazione nel caso in cui il terzo la ricusasse (come accade nell'ipotesi in cui il proprietario delle cose trasportate preferisse agire per il risarcimento del danno nei confronti del vettore). In definitiva il vettore non potrebbe giovarsi dell'indennità assicurativa, non potendo la condotta del terzo essere interpretata quale consenso espresso ex art. 1891 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Unite 5556/02).
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nota2

Secondo un'opinione (Fanelli, cit., p.424) il riconoscimento che i diritti verso l'assicuratore spettano all'assicurato è una ovvia applicazione del principio dell'interesse al risarcimento del danno.
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nota3

Non sarebbero invece applicabili il II comma dell'art. 1411 e l'art. 1412 cod.civ., laddove prevedono la possibilità di revocare il contratto ad opera dello stipulante, poiché nell'assicurazione per conto di chi spetta i diritti vengono acquisiti immediatamente dall'assicurato senza preventiva comunicazione e senza possibilità di revoca (in questo senso Scalfi, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, libro IV, Torino, 1999, p.1644).
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Bibliografia

  • DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, II, 1954
  • FANELLI, Le assicurazioni, Milano, Tratt.dir.civ.e comm., I, 1973
  • SALANDRA, Assicurazione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ.Scialoja-Branca, 1966
  • SCALFI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999
  • VENDITTI, L'assicurazione nel'interesse altrui, Napoli, 1961

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