Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27)

È stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27 il c.d. "Decreto liberalizzazioni" (DL 24 gennaio 2012, n. 1).
Leggi il testo aggiornato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Convertito in legge con numerosissime modificazioni il c.d. "decreto liberalizzazioni". Spicca, tra tutte, la profonda rivisitazione della figura della società a responsabilità limitata semplificata appositamente predisposta per agevolare i "giovani" con meno di trentacinque anni.
Sono state sostanzialmente accolte tutte le critiche che ne avevano accompagnato la nascita. E' stato così introdotto l'intervento notarile (stipula per atto pubblico, funzionale all'iscrizione nel registro delle imprese) ancorchè la stipula sia esente da onorari. Gli amministratori devono rivestire necessariamente la qualità di soci (per evitare fenomeni di utilizzo distorto dello schema da parte di soggetti privi dei requisiti specifici che giustificano le agevolazioni). Il capitale sociale, per lo stesso motivo, non può essere superiore ad euro 10.000,00 (importo che coincide con il limite minimo del capitale sociale per dar vita ad una srl "ordinaria").
Rilevante anche l'intervento in materia di "liberalizzazioni" in campo professionale con speciale riferimento all'ampliamento della competenza territoriale del notaio, il quale ha facoltà di rogito nell'ambito dell'intera circoscrizione della Corte d'Appello nella quale è ricompresa la sede assegnatagli.
Assolutamente rimarchevole la previsione di cui all'art.62 relativa alla previsione del formalismo dello scritto a pena di nullità per i contratti aventi ad oggetto la vendita di prodotti agroalimentari, con l'esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale.

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