Codice di Procedura Civile art. 702-ter


PROCEDIMENTO

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
(Il presente comma non si applica nelle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
(Il presente comma non si applica nelle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
(Il Capo III-bis, comprendente gli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater, è stato aggiunto dal comma 1 dell’art. 51, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge)

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