Codice di Procedura Civile art. 9


COMPETENZA DEL TRIBUNALE
1. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
2. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l' esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice di Procedura Civile art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti