Codice di Procedura Civile art. 18


SEZIONE III Della competenza per territorio (FORO GENERALE DELLE PERSONE FISICHE)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
2. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l' attore.

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