Codice Civile art. 918


CONSORZI VOLONTARI
1. Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
2. L' adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.
3. Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all' estensione dei terreni a cui serve l' acqua.

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