Codice Civile art. 903


LUCI NEL MURO PROPRIO O NEL MURO COMUNE
1. Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
2. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell' altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

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