Luci



Vengono chiamate luci quelle aperture che danno passaggio alla luce e all'aria, non consentendo tuttavia di affacciarsi sul fondo vicino .

In questo senso, come è palesato dal modo di disporre dell'art. 902 cod.civ., la nozione di luce rispetto al genere "finestre" possiede carattere residuale, disponendo la norma che l'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce (sulla distinzione, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 3924/2016), anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901 cod.civ. nota1. Giova tuttavia osservare che le luci possono aprirsi a piacere nel proprio muro quando questo non sorga sulla linea del confine. Soltanto qualora esse siano aperte in un muro sul confine con un fondo vicino devono rispondere ai requisiti stabiliti dall'art. 901 cod.civ.. Quid juris nell'ipotesi di irregolarità della luce? In questo caso il vicino ha il diritto di richiedere l'adeguamento (ed in difetto, la chiusura) dell'apertura alle caratteristiche di cui a quest'ultima norma nota2 . Si veda Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 12306/2023 nel senso della irrilevanza delle conseguenze per il titolare del fondo che si avvantaggerebbe dell'apertura della luce non regolare.

La legge prescrive infatti requisiti particolari (art. 901 cod. civ.). Le luci devono pertanto:

  1. essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
  2. avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
  3. avere il lato inferiore a un' altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa. In via generale le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Nell'ipotesi di comunanza del muro, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell' altro; tuttavia chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire (art.903 cod.civ.).

Il proprietario del muro a confine con il fondo altrui può inoltre aprire luci senza osservare distanze, ma le luci possono essere chiuse dal vicino che costruisca in aderenza o che, avendo acquistato la comunione del muro contiguo al fondo altrui, vi abbia appoggiato il suo edificio (art. 904 cod. civ.) nota3. Questa disciplina non vale quando l'apertura, operata su muro comune, sia destinata a fornire luce ed aria ad un locale di proprietà esclusiva di uno dei contitolari del muro, sicchè sia idonea ad essere usucapita da costui (Cass. Civ., Sez. II, 5055/13).

Note

nota1

Dunque se pure l'art. 901 cod.civ. determina i requisiti delle luci, tuttavia il il criterio differenziale fondamentale fra luci e vedute deve ricavarsi dalla funzione effettiva dell'apertura. Se una luce, pur essendo munita di inferriata e grata, consente di affacciarsi comodamente sul fondo del vicino, allora dovrà essere considerata come veduta e non già semplicemente come luce (cfr. in questo senso Albano , La proprietà fondiaria. Le limitazioni legali della proprietà, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 604).
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nota2

Se il proprietario di un fondo vanta un diritto di servitù di luce ed aria sul fondo vicino, il proprietario di quest'ultimo non può nè oscurare le luci, nè chiederne la regolarizzazione ai sensi dell'art. 901 cod.civ. , pur se non aventi i requisiti di legge. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.239. Il problema è quello della ricognizione dei limiti della servitù, del modo di essa.
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nota3

Ciò ne giustifica l'appellativo di "luci di tolleranza". Tra gli interpreti v'è accordo nel ritenere che il giudice, anche d'ufficio, deve verificare che la chiusura di luci attraverso la costruzione in appoggio o del muro in aderenza non abbia carattere emulatorio. Si veda, tra gli altri, Albano, Della proprietà, I, nel Comm. cod. civ. Utet, Torino, 1968.
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Bibliografia

  • ALBANO, Della proprietà, Torino, Commentario del codice civile Utet, I, 1968
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999


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