Cass. civile, sez. III del 2010 numero 22944 (12/11/2010)
Sussiste il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'art. 8, L. n. 590/1965, anche in caso in vendita una quota di un fondo, appartenente a più persone in proprietà indivisa. Non va confuso con la legittimità dell'esercizio della prelazione o del riscatto anche relativamente alla sola quota indivisa del fondo, se solo questa è posta in vendita, il diverso principio per cui è invece vietata la possibilità di una prelazione o riscatto solo parziali del bene posto in vendita, per cui, in caso di vendita di un fondo concesso in affitto a più conduttori e di rinuncia di uno di essi ad esercitare il riscatto, gli altri devono esercitare il diritto stesso con riferimento all'intero fondo e non con riguardo alla loro quota. In altri termini l'oggetto della prelazione o del riscatto deve corrispondere perfettamente con l'oggetto della vendita: se è posta in vendita solo una quota indivisa del fondo, questa ben può essere prelazionata o retrattata, senza che costituisca ostacolo il fatto che si tratti solo di una quota ideale del fondo. Se è posto in vendita l'intero fondo (o solo una parte fisica dello stesso), l'esercizio dei predetti diritti di cui all'art. 8 cit. non può essere limitato solo ad una quota del bene in concreto compravenduto.