Cass. civile, sez. II del 2013 numero 16629 (03/07/2013)




La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 c. c., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ob causam finitam), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2013 numero 16629 (03/07/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti