Cass. civile, sez. II del 1976 numero 1018 (20/03/1976)


La concessione gratuita di un appartamento adibito ad abitazione può formare oggetto di comodato, anche se destinata a protrarsi per lungo tempo e finchè viva il beneficiario.Non è prescritta la formalità della scrittura per il contratto di comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale.La consegna, richiesta per il perfezionamento del contratto di comodato, non deve necessariamente rivestire forme solenni od avvenire materialmente, ma può aver luogo in qualunque modo che valga giuridicamente a porre il comodatario in grado di servirsi della cosa -(ad esempio, mediante la trasmissione di documenti rappresentativi ovvero la dichiarazione, di colui il quale dovrebbe compiere la tradizione, di tenere la cosa per conto del comodatario)- e può anche mancare, ove la cosa stessa sia già detenuta dal comodatario, essendo, in tal caso, sufficiente il semplice mutamento del titolo della detenzione.L'uso per il quale la cosa viene comodata, qualora non sia specificamente determinato e limitato in contratto, è quello ordinario della cosa stessa e comprende la facoltà di ritrarre l'utile di cui essa è capace attraverso un impiego economicamente normale. In particolare, l'utilizzazione di una cosa immobile ricevuta in comodato, realizzata mediante la locazione di essa, non eccede detto criterio ne contrasta col carattere personale dell'uso, che resta tale e legittimo anche quando l'utente goda della cosa in modo indiretto, purché non sostituisca altri a se nella posizione giuridica di comodatario. La locazione della cosa immobile comodata, posta in essere dal comodatario con un terzo, essendo condizionata alla persistenza del rapporto di comodato non compromette il diritto del comodante alla restituzione della cosa stessa per scadenza del termine convenuto in comodato o per sopravvenienza di urgente ed impreveduto suo bisogno.Secondo i principi generali sulle successioni mortis causa, anche se nel vigente codice non è stata espressamente riprodotta la norma dell'art. 1807, primo comma, del cod. civ. del 1865, le obbligazioni assunte dal comodante si trasmettono ai suoi eredi. Pertanto, salvo che si tratti di contratto senza determinazione di durata, ne questa risulti altrimenti dall'uso a cui la cosa deve essere destinata (nel qual caso gli eredi subentrano nel diritto che aveva il comodante di ottenere la restituzione ad nutum), gli eredi del comodante sono, di regola, tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale siasi verificata la morte del comodante. In tale caso, l'eventuale protrarsi degli effetti del comodato anche dopo la morte del comodante non vale ad escludere che il relativo contratto possa o debba essere considerato alla stregua di un atto tra vivi, trattandosi sempre di un atto dispositivo destinato a produrre i suoi effetti obbligatori, passivi ed attivi, nelle sfere giuridiche del comodante e del comodatario, prima della morte del comodante, e la circostanza che il rapporto si protragga eventualmente anche dopo la morte di quest'ultimo non può, ovviamente, valere a caratterizzare l'atto come destinato a produrre i suoi effetti solo dopo la morte del disponente ed a renderlo, quindi, revocabile sino a tale momento, come si richiede perché un atto possa essere qualificato mortis causa.

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