I patti parasociali



Per patti parasociali si intendono quegli accordi che non trovano spazio nel contratto di società, ponendosi, per così dire, parallelamente rispetto a quest'ultimo nota1. Si tratta di convenzioni mediante le quali tutti o parte dei soci disciplinano la propria futura condotta interna, nell'ambito degli organi sociali, tra i contraenti medesimi oppure esternamente, nei rapporti con i terzi nota2.
In esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, la relativa nozione è stata esplicitamente introdotta nel codice civile mediante la previsione di una ulteriore sezione (III bis) del capo V del titolo V espressamente ad essi dedicata (artt. 2341 bis e 2341 ter cod.civ.) riferibile alle società per azioni e, limitatamente agli obblighi pubblicitari, alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Per il resto (s.r.l. e società di persone) è ancora il caso di fare riferimento a l generale principio di autonomia negoziale (art.1322 cod.civ.) onde se ne riferisce in generale l'ammissibilità, se ed in quanto non contrastanti con i principi generali e con norme aventi carattere imperativo. Per il resto, in mancanza di regole ulteriori rispetto a quelle specifiche appena rammentate, si può fare riferimento ai principi generali in tema di contratto. Così si è reputato che, raggiunta un'intesa soltanto sugli elementi essenziali del patto (e non già anche sugli ulteriori elementi accessori dello stesso), l'accordo potrebbe essere qualificato come atto meramente preparatorio e preliminare (Cass.Civ. Sez.I, 14267/06).
Già fin dal 1998 il legislatore si era occupato delle pattuizioni in parola nell'ambito di un più vasto Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, d'ora innanzi brevemente t.u.f.) emanato ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge 2 febbraio 1996, n. 52 (c.d. Riforma Draghi). La "legge Draghi" è volta a disciplinare soltanto le s.p.a quotate nonché, in qualità di società controllanti (secondo la ampia definizione di controllo data dall'art. 93 del Tuf), quelle quotate, s.p.a. non quotate, s.r.l e, secondo l'opinione preferibile, s.n.c. e s.a.s.. Per le altre società di capitali che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio la riforma del diritto societario ha, come detto, introdotto nel codice civile una normativa ad hoc di cui meglio si dirà in seguito.
La natura giuridica dei patti parasociali, che possono essere classificati dal punto di vista soggettivo come atti negoziali plurilaterali nota3, può essere riportata per certi versi a quella del contratto-tipo o contratto normativo, essendo destinati a disciplinare alcune condotte dei soci, talvolta di natura negoziale, nell'ambito societario nota4 . Alcune fattispecie potrebbero essere assimilate al contratto direttivo (inteso come quel contratto caratterizzato da un vincolo giuridico non particolarmente intenso, che si sostanzia in mere raccomandazioni o intese di massima o concertazioni tra le parti), sottocategoria del contratto normativo nota5. Si ponga mente all'ipotesi di cui alla lettera a) del V comma dell' art. 122 t.u.f. , che estende la previsione anche ai patti che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l' esercizio del voto. L'efficacia precettiva di detti accordi è infatti semplicemente limitata all'obbligo delle parti di incontrarsi e discutere prima del voto, non già di votare in un certo modo, conservando ciascuno la propria libertà di determinazione (cfr. in tal senso Cass.Civ. Sez.I, 14865/01).
Qual è l'elemento causale, il contenuto, l'oggetto dei patti parasociali?
Si tratta di convenzioni aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto (o il semplice obbligo di preventiva consultazione per l'esercizio del voto), le limitazioni al trasferimento di azioni (o di strumenti di acquisto o di sottoscrizione delle azioni stesse), i patti aventi per oggetto i criteri di nomina alle cariche sociali (Cass. Civ. Sez. I, 26653/2021). Il contenuto di essi si arricchisce nell'area dell'atipico, variamente atteggiandosi e modulandosi in pattuizioni volte a disciplinare futuri aumenti di capitale, finanziamenti, l'acquisizione di partecipazioni di ulteriori società (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. 27227/2021) il funzionamento degli organi sociali in relazione alle speciali finalità che i soci intendono perseguire.
Una definizione di carattere giuridico meno vaga rispetto a quella innanzi data, quale semplice inquadramento sistematico, diviene ardua in considerazione della varietà teleologica e contenutistica.
Sotto questo profilo può giovare una descrizione meno generica dei patti in questione almeno per le figure più importanti e ricorrenti nella prassi.
Tra esse si possono rammentare: a) i patti in forza dei quali viene esercitato il diritto di voto, b) i patti di prelazione nell'alienazione delle azioni o quote del capitale, c) i patti di blocco, d) i patti con i quali viene condizionata la nomina o il funzionamento degli organi sociali.
  1. Per il tramite di un sindacato di voto una pluralità di soci convengono di vincolare la propria individuale libertà di voto alla volontà collettiva (che può corrispondere a quella della maggioranza di essi o anche a quella dell'unanimità) che scaturisce internamente, nell'ambito di quella che si configura come un'assemblea di secondo grado , vale a dire interna rispetto ai componenti il sindacato. Raggiunta la determinazione di voto all'interno del patto di sindacato, tutti i soci aderenti ad esso sono vincolati ad esprimersi in assemblea rispettando la volontà della maggioranza. Pertanto anche i soci che, qualora non fossero stati obbligati dalla convenzione, avrebbero votato in modo difforme, voteranno invece conformemente alle indicazioni scaturite nell'ambito del sindacato. E' chiaro che il socio, una volta in assemblea potrebbe, disattendendo tali indicazioni, violare gli accordi (condotta che ben potrebbe condurre all'insorgenza di un'obbligazione risarcitoria: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17200/13). Per questo motivo è possibile che i soci stessi limitino ulteriormente la propria libertà di voto, attribuendo mandato irrevocabile ad un comune rappresentante, il quale ha l'incarico di esternare in assemblea il voto dei soci che gli hanno affidato le deleghe. Il problema che si pone a questo proposito consiste nell'efficienza di questi patti, dal momento che essi, nella forma più "blanda", si sostanziano nella riferita attribuzione di deleghe, mentre nella forma più "spinta" si traducono nel trasferimento fiduciario delle azioni o delle quote ad un terzo, con l'incarico di provvedere a votare soltanto quando si formi una certa maggioranza o l'unanimità nota6. Il punto verrà affrontato in sede di disamina della validità dei patti.
  2. Con i patti di prelazione o di gradimento viene a determinarsi uno sbarramento all'accesso di estranei. Si tratta di una previsione che può essere comunque riprodotta statutariamente con clausole dall'analogo contenuto nota7, la cui validità è oggetto di separata analisi.
  3. Con un sindacato di blocco tutti o parte dei soci si obbligano a non alienare le proprie partecipazioni per un determinato periodo di tempo nota8.
  4. Vi sono inoltre, come riferito, una varietà di pattuizioni aventi natura parasociale: si pensi a quelle per il cui tramite i soci si vincolano a confermare nella carica di amministratore la medesima persona oppure a sceglierne una nuova; ancora quelli in cui i soci s' impegnano a deliberare, a scadenze prestabilite, aumenti di capitale per un ammontare prestabilito (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9846/2014 in riferimento ad un convenzione stipulata anche tra soggetti non ancora rivestenti la qualità di soci); quelli in cui si impegnano a ripartire gli utili con criteri diversi da quello legislativo della rigida proporzionalità tra quota sottoscritta e dividendo.

Premessa questa breve ricognizione tipologica, occorre riferire della divergenza di opinioni che si registra tra gli interpreti quanto alla efficienza dei patti parasociali.
La giurisprudenza e la dottrina italiana si sono trovate nel tempo antecedente la riforme del diritto societario del 2003 (con la quale si è data una disciplina positiva della materia) su posizioni non propriamente consonanti: quest'ultima preferiva riconoscerne l'operatività e la vincolatività inter partes nota9 , mentre la prima, con una certa frequenza, giungeva a sancirne radicalmente l'invalidità. Da ultimo anche i giudici hanno sposato la linea teorica dell'efficacia obbligatoria (Cass. Civ. Sez. I, 5963/08). In ogni caso è stato deciso che la validità dei patti in parola sia da porre in relazione alla possibilità di recedere unilateralmente. Diversamente essi dovrebbero altrimenti reputarsi contrastanti con il principio di buona fede e correttezza (art. 1375 cod.civ.), sostanziandosi in vincoli di natura perpetua (Cass. Civ., Sez. I, 6898/10).
Prima di sottoporre ad analisi la questione della validità dei patti parasociali nonché gli aspetti formali e pubblicitari, con particolare riferimento alle conseguenze circa la partecipazione del socio all'assemblea, si impongono alcune osservazioni prodromiche relativamente all'ambito soggettivo delle disposizioni di cui all'indicato recente intervento legislativo.

Note

nota1

Cfr. Rescio, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), in Riv. soc., 1991, p.640, che distingue le clausole afferenti al contratto di società in quanto rivolte al socio come tale, indipendentemente dalla sua identità personale, e patti parasociali in cui all'opposto è rilevante la persona del socio stipulante i medesimi, sì che gli stessi non possono vincolare altri soci.
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nota2

Oppo, Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, in Scritti giuridici, vol.II, Padova, 1992, p.176.
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nota3

In questo senso Messineo, voce Contratto plurilaterale e contratto associativo, in Enc.dir., p.161.
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nota4

Rescio, op.cit., p.597, per il quale il fenomeno del parasociale "si esaurisce nell'aspetto negoziale senza involgere problemi di imputazione di atti o attività ad un soggetto o centro di riferimento giuridico trascendente le persone dei soci" e per questo motivo non si può configurare la fattispecie tra i contratti associativi.
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nota5

Cfr. Barbero, Il contratto-tipo nel diritto italiano, Milano, 1935, pp.55 e ss. e Cariota-Ferrara, Riflessioni sul contratto normativo, in Arch.giur., vol.XXXIV, 1937, pp.56 e ss.
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nota6

Cfr.Costi, I patti parasociali, in La riforma delle società quotate, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 1998, p.115.
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nota7

Ma allora perde la sua connotazione parasociale per assurgere a vera e propria clausola sociale opponibile anche ai soci che successivamente entreranno a far parte della compagine sociale (Rescio, op.cit., p.644).
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nota8

Picciau, La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza d.lgs. 24 febbraio 1998, in Commentario a cura di Marchetti-Bianchi, p.862.
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nota9

Nel senso della validità meramente obbligatoria inter partes (relativa) dei patti parasociali si è espressa la maggioranza della dottrina: Santoni, I patti parasociali, Napoli, 1985, p.42, Farenga, I contratti parasociali, Milano, 1987, p.226, Rescio, op.cit., p.596, Campobasso, Diritto commerciale, vol.II, Torino, 1997, p.47. Non sono tuttavia mancate opinioni contrarie sulla base della osservazione che le convenzioni di voto sarebbero per loro natura incompatibili con la tutela dell'investitore medio in quanto creerebbero una situazione di dominio e di controllo a favore di una ristretta cerchia di soggetti (così Rossi, Le diverse prospettive dei sindacati azionari nelle società quotate e in quelle non quotate , in Riv.soc., 1991, p.1353 e Cottino, Diritto commerciale, vol.II, Padova, 1987, p.476, per il quale, in particolare, i sindacati azionari integrerebbero una violazione del principio del funzionamento democratico delle società azionarie). La questione, tuttavia, oggi sembra abbia perso di attualità giacché con l'art.122 t.u.f. sembrerebbe che il legislatore abbia inteso riconoscere una esplicita accettazione del principio della validità dei patti parasociali: Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 2000, p.412.
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Bibliografia

  • BARBERO, Il contratto tipo nel diritto italiano, Milano, 1935
  • CARIOTA FERRARA, Riflessioni sul contratto normativo , Arch.giur., XXXIV, 1937
  • COSTI, I patti parasociali, Milano, La rif. delle Soc. quot., Quad. di Giur. Comm., 1998
  • DENOZZA, Appunti di diritto commerciale, Milano, 2000
  • FARENGA, I contratti parasociali, Milano, 1987
  • MESSINEO, Contratto plurilaterale e contratto associativo, Milano, Enc.dir., X, 1962
  • OPPO, Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, Padova, Scritti giuridici, II, 1992
  • PICCIAU, La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza d.lgs. 24 febbraio 1998, Comm. a cura di Marchetti-Bianchi
  • RESCIO, La distinzione del sociale dal parasociale ( sulle c.d. clausole statutarie parasociali), Riv.soc., 1991
  • ROSSI, Le diverse prospettive dei sindacati azionarinelle società quotate e in quelle non quotate, Riv.soc., 1991
  • SANTONI, I patti parasociali, Napoli, 1985

Prassi collegate

  • Studio n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica

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