Cass. civile, sez. III del 2000 numero 2367 (03/03/2000)


La obbligazione risarcitoria del responsabile civile ha la stessa estensione di quella dell'autore del fatto reato e, pertanto, comprende anche la responsabilità per il danno non patrimoniale, che ha natura intrinseca di sanzione civile, come tale suscettibile di essere azionata verso ogni soggetto, che dell'evento è tenuto a rispondere. (Nel caso di specie il principio è stato affermato a proposito della responsabilità dell'editore di un quotidiano in relazione al danno conseguente a una diffamazione a mezzo stampa).Danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni distinte: il primo comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento sibbene di riparazione, mentre il secondo consiste nella cosiddetta "pecunia doloris"; poiché il danno non patrimoniale comprende gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità giuridica del danneggiato, il medesimo è riferibile anche a enti e persone giuridiche. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto in favore di una società di capitali il risarcimento del danno non patrimoniale con riguardo a reato di diffamazione, accertato incidentalmente, quale fatto idoneo a pregiudicare l'immagine e la credibilità anche di persona giuridica).

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