Appello di Roma del 2012 numero 5835 (21/11/2012)




In materia condominiale, l'uso della cosa comune ad opera del condomino, può avvenire ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia secondo la destinazione usuale della cosa stessa, quanto in modo particolare e diverso da quello praticato dagli altri partecipanti alla comunione, sempre però, nell'ambito della normale destinazione della cosa senza alterazione del rapporto di equilibrio tra le utilizzazioni concorrenti attuali ed anche potenziali di tutti i comproprietari ma non quando quel godimento peculiare e inconsueto determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei corrispondenti diritti degli altri comproprietari.

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