Appello di Roma del 2002 (07/05/2002)


La clausola, inserita in una polizza assicurativa, secondo cui in caso di omessa comunicazione in buona fede di circostanze aggravanti il rischio o il caso di inesatte e incomplete informazioni rilasciate dall'assicurato al momento della conclusione del contratto, la compagnia assicuratrice ha diritto a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è veirficata, è nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c., in quanto contraria all'art. 1898 c.c., e ne va inibita l'utilizzazione ai sensi dell'art. 1469 sexies c.c.

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