Appello di Milano del 2017 (30/01/2017)



Deve essere annullata la sanzione disciplinare inflitta al notaio per aver costituito il trust c.d. autodichiarato laddove c’è coincidenza soggettiva tra disponente beneficiario e trustee dovendosi ritenere che non può gravare sull’ufficiale rogante la valutazione di prevalenza dell’interesse del disponente su quello dei creditori, dovendosi osservare che l’atto rogato non risulta manifestamente in contrato con la legge regolatrice, la Trusts Jersey Law 1984, e con la legge di ratifica della Convenzione dell’Aja né con norma imperative dell’ordinamento interno, secondo il quale il punto di equilibrio tra la tutela preventiva del credito e l’autonomia negoziale del debitore non è realizzato con l’azione di nullità ma con quella revocatoria ex art. 2901 c.c., soggetta a termini decadenziali e a rigorosi presupposti processuali.

Il giudizio di meritevolezza che si può pretendere dall’ufficiale rogante non può andare oltre il controllo di legittimità, tenendo esso ad accertare che l’interesse dichiarato non sia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume, così come impone l’art. 28, n. 1, della Legge Notarile.

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