Appello di Milano del 1991 (29/03/1991)


Il socio astenutosi è attivamente legittimato nel giudizio di annullamento di una deliberazione assembleare ex art. 2377, codice civile, al pari del socio assente o dissenziente. Non sussiste conflitto di interessi tra il socio- amministratore e la società relativamente alla deliberazione di aumento del compenso, salvo che in concreto venga dimostrata l'esuberanza dell'entità di tale compenso rispetto alla prestazione dell'amministratore.

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