Appello di Milano del 1981 (19/06/1981)
La previsione legislativa dell'art. 2051 c.c. prescinde dall'attitudine della cosa a produrre danno, in quanto cosa intrinsecamente pericolosa. Costituiscono caso fortuito, che, provato, libera da responsabilità per i danni arrecati dalla cosa, la "vismaior", il "factum principis", il fatto del terzo, o comunque l'evento che sia assolutamente imprevedibile. Essendo prevista come unica esimente il fortuito, la norma dell'art. 2051 c.c. configura ipotesi di responsabilità oggettiva.