Violazione della prelazione e riscatto di fondo rustico. Indicazione di un prezzo inferiore a quello realmente pagato. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34196 del 21 novembre 2022)
In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il retraente è tenuto a versare all'acquirente il prezzo risultante nel contratto di vendita trascritto, senza possibilità, per il retrattato, di provare che prezzo di acquisto è stato superiore a quello indicato nell'anzidetto contratto, trattandosi di circostanza rilevante esclusivamente nei rapporti tra alienante e acquirente retrattato ai fini della garanzia per evizione che sia fatta valere da quest'ultimo.