Violazione della prelazione e riscatto di fondo rustico. Indicazione di un prezzo inferiore a quello realmente pagato. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34196 del 21 novembre 2022)

In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il retraente è tenuto a versare all'acquirente il prezzo risultante nel contratto di vendita trascritto, senza possibilità, per il retrattato, di provare che prezzo di acquisto è stato superiore a quello indicato nell'anzidetto contratto, trattandosi di circostanza rilevante esclusivamente nei rapporti tra alienante e acquirente retrattato ai fini della garanzia per evizione che sia fatta valere da quest'ultimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Chi si rende acquirente, invero piuttosto imprudentemente, di un fondo soggetto a prelazione agraria senza che siano rispettate le norme volte a garantire la prelazione è assoggettato al diritto potestativo di riscatto spettante all'avente diritto. Ancor meno prudente e avveduto è l'acquirente che, oltre a ciò, abbia indicato nel relativo atto un corrispettivo eventualmente inferiore a quello realmente pagato al venditore. Al di là di ogni aspetto fiscale (e, successivamente all'entrata in vigore della l. 4 agosto 2006 n. 248, afferente alla violazione della normativa concernente l'indicazione degli strumenti di pagamento) infatti il prelazionario retraente avrà il diritto di ottenere la proprietà del bene versando il prezzo indicato nella vendita, essendo irrilevante la prova della maggior misura di quanto effettivamente pagato al venditore.

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