Responsabilità della scuola e della struttura alberghiera ospitante: criteri di imputazione della responsabilità e dell’onere della prova. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1769 dell’8 febbraio 2012)

Poiché la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, una tale responsabilità non è di per sé esclusa dal fatto volontario della vittima, salva la valutazione della sua condotta ai sensi dell'art. 1127 c.c., consistente nella fruizione del bene custodito, benché non conforme al suo uso ordinario, quando non vi sia ragionevole modo di attendersi una peculiare oggettiva pericolosità dell'uso diverso, ma reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima.
Atteso che l'iscrizione a una scuola e l'ammissione a una gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisca della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni, all'allievo spetta la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest'ultima, mentre incombe sull'istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell'evento lesivo a una sequenza casuale non evitabile e, comunque, imprevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso di strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche, salva, altresì, la valutazione dell'apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La peculiarità della pronunzia in esame è costituita dal riconoscimento della possibilità che, sia nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (art.2051 cod.civ.), sia in quello della responsabilità contrattuale, ha modo di operare la causa di attenuazione del risarcimento del danno di cui all'art.1227 cod.civ., attinente alla condotta negligente del danneggiato. Peraltro non si tratta certo di una novità: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4633/97.

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