Prelazione agraria in favore del confinante. Requisiti in capo al prelazionario. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28374 dell'11 ottobre 2023)

Ai fini dell’esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l’intento del legislatore è l’ampliamento dell’impresa coltivatrice diretta finitima e non l’acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel senso che occorre che il coltivatore confinante, ai fini di poter vantare il diritto in questione, sia proprietario di un "fondo coltivato" (e non già di un immobile quale una casa di civile abitazione con annessa stalla e piccolo orto) si veda Cass. Civ., Sez. III, 3455/2011.

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