Prelazione agraria. Assenza di vendite di fondi rustici nel biennio. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28415 dell'11 ottobre 2023)

In tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l’insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della Agenzia delle Entrate.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame viene a sostanziare l'onere probatorio in relazione al fatto negativo consistente nella mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio del diritto di prelazione del coltivatore diretto confinante il fondo oggetto della vendita. Il fatto che detto elemento (costituente presupposto per la nascita del diritto di prelazione) possieda una consistenza negativa, non fa venir meno l'onere della prova in capo al prelazionario. Come soddisfare detto onere probatorio è presto detto: si tratta di allegare certificazioni dell'Agenzia del territorio comprovanti per l'appunto l'assenza di trascrizioni di atti di vendita di fondi agricoli nel biennio precedente. Giova rilevare come, ai fini del computo del biennio di coltivazione diretta, è possibile sommare i periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione (come già stabilito da Cass 2011/6017).

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