Pagamento del debito solidale, divisione del bene comune ed incremento della quota del solvens ex art. 1115, comma III, cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20841 dell’11 settembre 2013)

In tema di scioglimento della comunione, il meccanismo di ricalcolo delle quote ai sensi del comma III dell'art. 1115 c.c. - per cui la quota del partecipante si incrementa in misura corrispondente al rimborso dovutogli, ove abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune - opera al momento della divisione, a condizione che non siano ancora estinte le obbligazioni in solido dei comproprietari nei confronti di terzi, contratte per la cosa comune, scadute o scadenti entro l'anno dalla domanda di divisione, giacché la norma che prevede l'incremento di valore si correla al secondo comma dello stesso art. 1115, per cui il prezzo di vendita, e comunque il valore della cosa da assegnare, viene diminuito dell'importo necessario all'estinzione delle obbligazioni e il valore recuperato per effetto dell'estinzione dell'obbligazione viene riaccreditato al condividente che ha pagato sotto forma di incremento del valore della quota.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone in luce il singolare meccanismo di compensazione surrogativa in base al quale il credito di uno dei contitolari del bene scaturente dall'aver provveduto ad estinguere il debito solidale inerente il bene comune si converte nell'accrescimento della quota spettantegli in sede divisionale.

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