In esito al compimento della divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e ai diritti particolarmente loro assegnati (art.
736 cod.civ. )
nota1.
La norma citata prevede al II comma che i documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal Tribunale del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri
nota2.
Note
nota1
Nella nozione di documenti devono ricomprendersi il titolo di acquisto, le quietanze di pagamento, gli atti amministrativi, nonché i titoli di rapporti obbligatori e le planimetrie (Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.214).
top1nota2
Cfr. Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, pp.222 e ss..
top2Bibliografia
- BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980