Procedimento divisionale



La legge consente che i condividenti assumano liberamente gli accordi finalizzati alla ripartizione dei beni comuni, organizzando le assegnazioni divisionali nel modo che essi ritengano più opportuno.

Le fasi della divisione previste dal legislatore (artt. 713 e ss. cod.civ.) sono modellate sullo schema della divisione giudiziale in materia di comunione incidentale ereditaria, normativa applicabile in via generale anche nelle ulteriori ipotesi in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 cod.civ. nota1. Indipendentemente da tale rinvio recettizio la disciplina di cui agli artt. 713 e ss. cod.civ. può essere ritenuta paradigmaticamente estensibile anche all'ambito della divisione convenzionale, rappresentando uno schema procedimentale razionale ai fini di addivenire alla distribuzione dei beni ed alla soluzione delle problematiche connesse al pagamento di eventuali passività nota2.

Fasi quali la stima dei beni (art. 726 cod.civ. ), la resa dei conti (art. 723 cod.civ. ) la formazione dei lotti, l'eventuale estrazione a sorte o l'attribuzione secondo specifiche regole etc. etc. possiedono tuttavia un'evidenza soltanto quando siano connotati da un'ufficialità che per lo più non si pone nell'ambito di una divisione amichevole o convenzionale.

Prima di sottoporre ad analisi più approfondita la struttura del procedimento divisionale è opportuno ribadire alcuni principi cardine che ispirano qualsiasi modalità atta a pervenire allo scioglimento della comunione.

Tale ad esempio l'indispensabilità che ad esso prendano parte tutti i soggetti contitolari del diritto (salvo quanto si dirà in riferimento alla posizione non necessaria dell'usufruttuario: Cass. Civ. Sez. II, 1337/87 ) nota3. In tanto è possibile attribuire ad un condividente una proprietà esclusiva su uno dei beni appartenenti alla massa dividenda, in quanto tutti coloro che vantano un diritto sia pure parziario su tale bene prendano parte all'atto divisionale.

Questa considerazione non elimina la praticabilità di una divisione che intervenga mediante apporzionamento di beni che permangono in comune tra gruppi di contitolari in modo tale che i beni restino indivisi all'interno di ciascun gruppo (Cass. Civ. Sez. II, 2937/79 ), pur ribadendosi anche in questa eventualità l'essenzialità della partecipazione di tutti i soggetti titolari dei beni comuni nota4. E' anche possibile che la divisione abbia ad oggetto, fatta salva la regola di cui sopra, soltanto alcuni dei beni, permanendo comuni ai contitolari quelli che non sono oggetto di assegnazione in proprietà esclusiva (c.d. stralcio divisionale o divisione a stralcio) (Cass. Civ. Sez. Unite, 1145/77).

Quanto all'aspetto oggettivo, oltre all'osservazione già svolta in riferimento alla eventualità in cui permangano comuni alcuni tra i beni ricadenti nella comunione, è il caso di osservare come possano intervenire dinamiche tali da determinare la sostituzione di uno o più cespiti anche nel corso del procedimento divisionale. Si pensi all'espropriazione di un bene immobile, cui non può non seguire la sostituzione ad esso dell'indennità (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 5993/2020).

Note

nota1

Si veda, tra gli altri, Lener, La comunione, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.333.
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nota2

Così Moscati, Divisione, in Enc. giur. Treccani, p.4;De Cesare-Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.39.
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nota3

Cfr. Padovini, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p.366.
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nota4

V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1202; Gazzara, Divisione (dir. priv.), in Enc. dir., p.422.
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Bibliografia

  • DE CESARE-GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, le ipotesi divisionali, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno , vol. II, 1994
  • GAZZARA, voce Divisione (dir. priv.), Enc.dir.
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
  • MOSCATI, Divisione, Enc.giur. Treccani
  • PADOVINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 1997

Prassi collegate

  • Quesito n. 123-2006/T, Trattamento fiscale della divisione operata con più atti successivi

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