Estinzione delle obbligazioni solidali nella comunione



Il I comma dell'art. 1115 cod.civ. dispone che ciascun soggetto partecipante alla comunione può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.

Si rileva a questo proposito che il vincolo solidale che avvince i contitolari nei confronti dei terzi non è comunque incompatibile con una ripartizione interna del debito operata proporzionalmente alla quota di ciascuno in base alle regole generali in tema di obbligazione solidale (artt. 1292 , 1293 e 1294 cod.civ.) nota1.

La responsabilità solidale nei confronti dei creditori non fa cioè venir meno la possibilità di suddividere il debito pro quota all'interno della cerchia dei partecipi.

Non è senza rilievo che, in omaggio a questa regola, nell'ambito del riparto delle spese condominiali si sia reputata applicabile alla sfera dei rapporti esterni tra condominio e terzi la disposizione di cui all'art. 1294 cod.civ. . Al contrario, relativamente ai rapporti interni (cioè quelli intercorrenti tra condomini o tra condomini e l'amministratore), l'obbligo sarebbe invece parziario ai sensi del I comma dell'art. 1123 cod.civ. .

Seguendo la disposizione di cui al II comma dell'art. 1115 cod.civ. la somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo che i condividenti si accordino diversamente.

Una regola più specifica è dettata in tema di divisione ereditaria dall'art. 719 cod.civ. , che pone una più articolata disciplina dell'ipotesi in cui si palesi necessario alienare beni ereditari onde far fronte alle passività.

Il III comma dell'art. 1115 cod.civ. assume in considerazione l'eventualità in cui l'obbligazione solidale sia stata pagata da uno dei partecipanti che non abbia ottenuto rimborso dagli altri: costui concorre nella divisione per una maggior quota corrispondente al suo credito verso gli altri condividenti (Cass. Civ. Sez. II, 2574/75 ) nota2.

In tema di comunione ereditaria vige un principio di segno opposto rispetto a quello che si è visto essere vigente in materia di comunione ordinaria e di condominio: l'obbligazione che incombe in capo ai coeredi relativamente alle passività afferenti alle cose comuni possiede infatti natura parziaria (art. 754 cod.civ. ) nota3. Perciò ciascun coerede, fin dal primo momento è tenuto a rispondere per i debiti solo in proporzione alla sua quota, senza vincolo di solidarietà cogli altri coeredi (artt. 752 cod.civ. e 754 cod.civ. ). Il principio della divisione dei debiti pro quota può tuttavia essere sostituito da quello opposto della solidarietà quando il testatore abbia diversamente provveduto nota4.

Al testatore è consentito cioè disciplinare diversamente la ripartizione dei debiti. Egli può alterare il rapporto di proporzione della responsabilità nei confronti dei creditori prevedendo appunto la solidarietà passiva tra i coeredi, ma può anche ripartire i debiti all'interno dei propri eredi in maniera diversa, addossando per esempio l'intero pagamento in capo ad uno solo di essi. Ciò non pregiudicherà il diritto dei creditori di rivolgersi nei confronti dei singoli coeredi per il loro soddisfacimento o in maniera proporzionale a quanto dai singoli coeredi ricevuto o per l'intero nei confronti di uno solo di essi (nel caso il testatore abbia disposto la solidarietà passiva tra i coeredi). La diversa disposizione del testatore produce effetto solo per il rapporto interno tra i coeredi: colui al quale spetta il pagamento di tutti i debiti, cioè, non avrà azione di rivalsa nei confronti degli altri coeredi per il pagamento da lui effettuato.

In altri termini, chi contrae un'obbligazione può stabilire che i propri eredi siano solidalmente obbligati per i debiti contratti. Gli eredi conservano tuttavia la facoltà di sottrarsi al vincolo della solidarietà o a limitarlo al valore dei beni stessi, rinunziando all'eredità o accettandola con beneficio d'inventario.

Note

nota1

Cfr. Conserva, in Comm. cod.civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p.491.
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nota2

V. Lener, La comunione, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.332.
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nota3

La dottrina è concorde sulla impossibilità di applicare l'art. 754 cod.civ. alla divisione delle cose comuni. Si vedano, tra gli altri, Morelli, La comunione e la divisione ereditaria, in Giur. sist. civ. comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1986, p.112; Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, pp.375 e ss..
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nota4

Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.479.
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Bibliografia

  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CONSERVA, Torino, Cod.civ. a cura di Perlingieri, 1983
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
  • MORELLI, La comunione e la divisione ereditaria, Torino, Giur.sist.civ.comm., 1986

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