Lo svolgimento di un’attività economica da parte di un’associazione non riconosciuta non costituisce elemento sufficiente ad attribuirle la natura giuridica di società. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5836 dell’8 marzo 2013)

Ciò che caratterizza la società, secondo la nozione espressa dall'art. 2247 c.c., è che lo svolgimento in comune tra i soci di un'attività economica sia previsto a scopo di lucro, il quale consiste non solo nel perseguimento di un utile, ma anche nella volontà di ripartirlo tra i soci. Ne deriva che l'eventuale esercizio di un'attività economica da parte di un'associazione non riconosciuta non costituisce di per sé elemento sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica di società, ai fini della applicazione delle norme di legge regolanti i rapporti tra i soci, ove non sia prevista la divisione dei relativi utili tra gli associati e quindi l'attività economica si ponga in funzione meramente accessoria o strumentale - e comunque non prevalente - rispetto al perseguimento degli scopi dell'associazione, nella specie di contribuire alla pratica della educazione fisica e sportiva tra gli associati.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile l'esito decisionale espresso dalla Cassazione. Di per sè lo svolgimento di una qualsivoglia attività economica da parte di un'associazione non ne importa la qualificazione come società. Quello che conta è la natura lucrativa o meno dello scopo perseguito. Il fenomeno del collegamento tra svolgimento di attività economica accessoria e/o funzionale al perseguimento di finalità non lucrativa è d'altronde ben noto anche nell'ambito delle fondazioni, ove si danno fondazioni d'impresa (vale a dire enti non lucrativi costituiti da società) ed imprese di fondazione (cioè imprese, per lo più costituite nella forma di società di capitali, integralmente partecipate da fondazioni).

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