Diritti ed obblighi degli associati: ammissione ed esclusione



Anche nelle associazioni non riconosciute le condizioni per l'ammissione di nuovi membri devono essere stabilite dagli accordi degli associati.

La tutela delle posizioni soggettive del singolo nell'ambito dell'ente è uno dei problemi di maggiore rilevanza pratica. Si pensi alle organizzazioni sindacali ed ai partiti politici.

Di regola la competenza a deliberare sull'ammissione spetta all'organo amministrativo, ma lo statuto la può demandare all'assemblea. Deve considerarsi lecita la clausola che prevede la cosiddetta esclusione di diritto nota1, ossia la previsione statutaria della perdita della qualità di associato in seguito alla verificazione di fatti determinati (Cass. Civ., 3528/77 ).

Secondo la giurisprudenza l'assemblea ha una competenza funzionale a deliberare l'esclusione, pur essendovi la possibilità che lo statuto demandi questa attribuzione ad altri organi (Cass. Civ., 6725/88 ).

Lo statuto potrebbe inoltre deferire agli organi dell'ente la successiva concreta determinazione dei diritti e doveri degli associati, come ad esempio la misura della quota di partecipazione annuale nota2. Sembra regola generale quella secondo la quale tutti gli associati devono avere parità di diritti e doveri (c.d. principio di uguaglianza). Devono conseguentemente essere considerate illecite, ad esempio, le clausole che attribuiscano a determinati associati la carica di amministratori a titolo di privilegio, che privino alcuni del voto, ne accordino uno plurimo, oppure in numero proporzionale all'entità del conferimento, ovvero precludano ad alcuni associati l'elettorato passivo. Pare tuttavia siano ammissibili clausole che istituiscano categorie differenziate di soci che prevedano diritti ed obblighi diversificati (Tribunale di Bari, 21 novembre 1980 ) nota3.

In senso contrario ad un immanente principio di eguaglianza, come più sopra delineato, si segnala un atteggiamento della giurisprudenza di merito, talvolta più disponibile a considerare, in base al principio della libera determinazione del rapporto associativo di cui all'art. 36 cod.civ., elementi di discriminazione tra gli associati.

E' stata pertanto reputata lecita la discriminazione quanto all'entità dei contributi da versare. Altrettanto può dirsi per la clausola che, pur accordando a tutti gli associati il diritto di intervenire in assemblea, avesse riservato ai soli fondatori il diritto di voto (Tribunale di Napoli, 23 dicembre 1982 ).Così anche per la disposizione che differisse cronologicamente per un periodo di tempo determinato l'efficacia del recesso esercitato da un associato, con il solo limite del recesso per giusta causa o del recesso operato nell'ambito di enti associativi "di tendenza". In questi ultimi la base politica o ideologica implica che la tutela di rango costituzionale del diritto di opinione dell'associato renda immediatamente efficace il recesso (Cass. Civ. Sez. I, 4244/97 ) nota4.

Per quanto attiene alla delibera di esclusione, si ritiene applicabile l'art. 24 cod.civ. anche per quanto riguarda i termini di impugnativa del relativo provvedimento innanzi all'autorità giudiziaria (Cass. Civ. Sez. I, 1498/78 ) nota5.

Note

nota1

Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.331.
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nota2

La quota annuale non potrà mai essere stabilita retroattivamente per il passato. Cfr. Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p.293.
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nota3

Cfr. Rubino , Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p.156; Galgano, op.cit., p.227.
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nota4

Si veda p.es. Auricchio, Associazioni riconosciute, in Enc. dir., p.904.
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nota5

Così Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.351; Di Patre, Considerazioni in tema di esclusione di un membro dell'associazione non riconosciuta, in Dir. e giur., 1972, pp.1 e ss..
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Bibliografia

  • DI PATRE, Considerazioni in tema di esclusione di un membro dell'ass.non ric., Dir. e giur., 1972
  • FERRARA, Le persone giuridiche, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1958
  • GALGANO, Delle persone giuridiche, Comm. Scialoja e Branca, 1969

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