Associazioni non riconosciute



Il codice civile prevede in maniera assai succinta nel Capo III del Titolo II del Libro I, intitolato "Delle associazioni non riconosciute e dei comitati", il fenomeno delle associazioni prive di riconoscimento, dettandone la disciplina in tre articoli (artt. 36 , 37 e 38 cod.civ.) soltanto. Per quanto attiene allo scopo, nessuna differenza si pone rispetto a quanto è riferibile in tema di associazione riconosciuta. Gli associati intendono riunirsi per perseguire congiuntamente finalità di qualsiasi tipo, purchè non economiche (anche se sarebbe possibile lo svolgimento di un'attività economica: cfr. Cass. Civ., Sez.I, 5836/13). Si fa riferimento generalmente all'idealità dello scopo.

L'ordinarietà del fenomeno del mancato riconoscimento è inversamente proporzionale al dettaglio della disciplina normativa. Deve infatti considerarsi eccezionale il fatto che l'associazione consegua il riconoscimento, sottoponendosi al più compiuto sistema di regole a tal fine previsto dal codice civile. Si pensi ai partiti politici, ai sindacati, ai circoli culturali, alle associazioni sportive: si tratta di enti quasi sempre privi di personalità giuridica. E' raro che queste entità affrontino la procedura del riconoscimento, che in ogni caso non assicurerebbe concreti vantaggi se non sotto il profilo di una compiuta autonomia patrimoniale. In particolare, per quanto attiene ai sindacati, non è mai stata emanata la normativa che avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 39 Cost., consentirne la registrazione.

Svolte queste premesse, occorre riferire che la questione della soggettività delle associazioni non riconosciute risulta in ogni caso ormai del tutto superata. E' oggi assolutamente pacifico che dette entità, pur prive della personalità giuridica, sono pur sempre connotate da una piena soggettività. L'associazione priva di riconoscimento vanta una propria consistenza soggettiva ben distinta da quella dei singoli associati ed è dotata di un proprio compendio patrimoniale. Essa può anche acquistare, come meglio si dirà specificamente, diritti reali immobiliari.

Alle associazioni non riconosciute è attribuita la capacità processuale. Esse possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione (art. 36, II comma cod.civ. e art. 75 cod.proc.civ.).

A quali norme fare riferimento per disciplinare gli aspetti non previsti dalla scarna normativa dettata dal codice ?

Dottrina e giurisprudenza sono orientate nel senso di ritenere applicabile alle associazioni non riconosciute tutte quelle norme in tema di associazioni riconosciute che non presuppongono il riconoscimento e la personalità giuridica nota1.

Occorre in via del tutto generale osservare che, nella misura in cui l'art. 36 cod.civ. dispone che l'associazione sia regolata dagli accordi degli associati, si pone la più cospicua differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute. Fanno difetto, con riferimento a queste ultime, le norme inderogabili dettate per le prime. Questo aspetto, che può apparire come estrinsecazione della massima libertà negoziale, implica tuttavia la possibilità di una insufficiente tutela dei diritti del singolo associato nell'ambito delle vicende interne dell'ente, vicende che, proprio in quanto interna corporis, non tollereranno per lo più un sindacato esterno. V'è chi ha rilevato a questo riguardo la possibilità di una sostanziale lesione dei principi ricavabili dal precetto di cui all'art. 2 Cost. nota2. Non è irrilevante osservare come in giurisprudenza sia stata ritenuta applicabile analogicamente, in difetto di specifiche disposizioni e di prescrizioni emergenti dagli accordi tra gli associati, la normativa in tema di fusione tra società, con speciale riferimento al principio desumibile dal I comma dell'art. 2504 bis cod.civ. relativamente alla natura evolutiva e non già estintiva della vicenda afferente all'operazione (Cass.Civ. Sez.I, 1476/07 ).

Note

nota1

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.249; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.334; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.159.
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nota2

Il problema inerente la tutela del singolo all'interno dell'associazione non riconosciuta si innesta con quello circa l'applicabilità a quest'ultima in via diretta o analogica delle norme sull'associazione riconosciuta. Se infatti venisse scelta la via diretta, al singolo verrebbero applicate inderogabilmente le norme poste a sua tutela in ambito delle associazioni riconosciute. Ma così facendo risulterebbe un'ingerenza intollerabile per tutte quelle associazioni, p.es i partiti politici e i sindacati, che hanno scelto il non riconoscimento a tutela della loro piena libertà. Per l'applicazione diretta si vedano Mancini, Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro, Milano, 1962, p.258; Candian, Una persona giuridica in funzione di amministratore di associazione non riconosciuta, in Temi, 1959, p.326; Pavone-La Rosa, Risolubilità ad nutum del rapporto associativo, in Dir. e giur., 1948, p.311. Contra, Condorelli, Ammissibilità del sindacato di merito da parte dell'autorità giudiziaria delle deliberazioni di esclusione di un socio prese dagli organi di un'associazione non riconosciuta, in Dir. e giur., 1951, p.61; Romagnoli, Il contratto collettivo di impresa, Milano, 1963, p.160, Persico, Associazioni non riconosciute, in Enc. dir., p.881; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, op.cit., p.250.
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Bibliografia

  • CANDIAN, Una persona giuridica in funzione di amminis. di assoc. non riconosciuta, temi, 1959
  • CONDORELLI, Ammissibilità del sindacato di merito da parte dell'autorità giudiziaria..., Dir. e giur., 1951
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MANCINI, Il recesso unilaterale e i rapp. di lav., Milano, 1962
  • PAVONE LA ROSA, Risolubilità ad nutum del rapporto associativo, Dir. e giur., 1948
  • PERSICO, Associazioni non riconosciute, Milano, Enc.dir.
  • ROMAGNOLI, Il contratto collettivo di impresa, Milano, 1963

Prassi collegate

  • Quesito n. 243-2017/I, Associazione non riconosciuta tra enti locali e voto proporzionale alla quota contributiva
  • Quesito n. 209-2015/I, Associazione sportiva dilettantistica socio unico di s.r.l. sportiva dilettantistica
  • Quesito n. 68-2015/I, Capacità di donare di un’associazione non riconosciuta
  • Quesito n. 81-2014/I, Questioni in tema di casse mutue
  • Quesito n. 240-2013/I, Organo contabile nelle associazioni sportive dilettantistiche
  • Quesito tributario n. 138-2012/T, Applicabilità agevolazione dell'imposta di registro ad ente estero, non residente, assimilabile ad onlus
  • Quesito n. 9-2012/I, Partecipazione di associazione non riconosciuta ad una srl
  • Circolare N. 38/E, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • Risoluzione N. 141/E, Interpretazione dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi
  • Quesito n. 133-2008/I, Partecipazione di associazione senza fini di lucro in associazione temporanea di imprese
  • Quesito n. 104-2008/I, Società sportiva dilettantistica e modifica dell'oggetto sociale
  • Risoluzione N. 83/E, ONLUS, partecipazioni societarie
  • ONLUS, partecipazioni societarie

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