Inoperatività dell'apparenza giuridica in materia di diritti reali, con particolare riferimento al condomino. (Cass. Civ., Sez. II, n. 574 del 12 gennaio 2011).

In caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Negata la rilevanza del principio della apparenza giuridica nell'ambito dei rapporti tra amministrazione condominiale e singolo proprietario dell'unità immobiliare. In senso diametralmente inverso si veda Cass. Civ. Sez. II, 9079/90. Peraltro quest'ultimo bizzarro orientamento era già stato censurato da Cass. Civ. Sez. Unite, 5035/02.

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