Divisione ereditaria, conguagli in denaro, composizione dell'asse ereditario e imposta di registro. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 20119 del 16 novembre 2012)
In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie: per divisione giudiziale) mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima è applicabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provenga o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore.