Divisione con conguagli. Indipendenza della percezione effettiva rispetto alla tassazione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 31364 del 10 novembre 2023)

La formulazione della disposizione di cui all’art. 34 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – come si desume, in particolare, dall’utilizzo dell’inciso “(…) è considerata vendita” – appare sancire una vera e propria “presunzione assoluta” ai fini dell’imposta di registro, in virtù della quale la divisione, con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune, deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all’imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall’eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti. Per cui, il legislatore si è preoccupato di esigere, in ogni caso, l’applicazione dell’imposta sui trasferimenti nei limiti dell’eccedenza di valore, ritenendo irrilevante che il conguaglio (inteso come surplus aritmetico del valore dei beni rispetto al valore della quota) abbia formato oggetto dell’assunzione di un’obbligazione pecuniaria con funzione compensativa ovvero della disposizione di una liberalità indiretta nei rapporti tra i condividenti (Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2020, n. 27409). I giudici di appello hanno chiarito che trattavasi di divisione fra due soggetti con attribuzione alla ricorrente di un bene il cui valore era superiore all’altro per una differenza superiore al 5%, assoggettata all’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita per i trasferimenti immobiliari, non sussistendo, quindi alcuna violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 34 e 52.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco una peculiarità della divisione che possiede una rilevanza eminentemente fiscale, quella cioè della tassazione dei conguagli che si creano in relazione alla differenza di valore dei beni assegnati a ciascun condividente rispetto a quello corrispondente alla quota di diritto della quale ciascuno dovrebbe essere attributario. Ipotizziamo che Tizio e Caio siano comproprietari in pari misura dei beni A e B. Mentre A vale 30, B invece vale 70. Se a Tizio viene attribuito a titolo divisionale il bene A e a Caio il bene B, ne deriva che Caio debba rivalere Tizio con un conguaglio in denaro pari a 20. Ebbene: a tal riguardo l'art. 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 considera vendita l'esubero del valore attribuito al condividente apporzionato con beni di maggior valore, senza che possa darsi alcuna differente prova, ciò che implica l'applicazione della relativa tassazione. Il tutto a prescindere dall'effettiva corresponsione del conguaglio, tema che tuttavia pone ulteriori e differenti questioni (anche in materia di tracciamento degli strumenti di pagamento e di adempimenti antiriciclaggio).

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