Diffusione di messaggio diffamatorio per mezzo della bacheca di Facebook: reato di diffamazione aggravata. (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 50 del 2 febbraio 2017)

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma III, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.
La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595, comma III, c.p., nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari.

Commento

(di Daniele Minussi)
I social network sono ormai divenuti veri e propri "contenitori" di opinioni, espressioni, manifestazioni spesso poco controllate di umori e di personali atteggiamenti. Chi scrive spesso si sente protetto da un senso di falsa sicurezza, solo come è di fronte ad una tastiera, senza riflettere come in effetti si trovi al centro di una vera e propria piazza virtuale, che lo espone alla vista ed al giudizio di un numero indeterminato di osservatori. Se le espressioni utilizzate sono diffamatorie, la fruizione della bacheca di facebook integra l'aggravante specificamente prevista dal III comma dell'art.595 c.p., dal momento che la necessità dell'iscrizione al social network non elimina certo l'attitudine di tale pubblicazione ad essere percepita da un numero indeterminato di persone.

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