Conclusione di un diverso affare rispetto a quello convenuto. Diritto del mediatore alla provvigione? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 11815 del 5 maggio 2023)

Non può essere riconosciuto al mediatore il diritto alla provvigione quando le parti messe in contatto per la conclusione dell'affare, ne concludano successivamente uno avente ad oggetto un bene ontologicamente diverso da quello indicato nello stipulato contratto di mediazione, a meno che non risulti dimostrato che, pure per la conclusione del contratto avente un diverso oggetto, sia stato determinante l'apporto eziologico del mediatore, ossia che la sua condotta abbia avuto efficienza causale adeguata anche a tali fini.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa accade del diritto del mediatore alla provvigione nell'ipotesi in cui le parti poste in contatto da costui concludano un affare diverso? Secondo la S.C. tale diritto non sussiste, a meno che non si dia prova che, anche in riferimento alla conclusione del differente affare (rispetto a quello in relazione al quale le parti erano state poste in contatto dal mediatore) l'operato del professionista non possa dirsi essere stato causalmente efficace.

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