Misura della provvigione e proporzione in cui viene a gravare sulle parti (mediazione)



Quanto alla misura della provvigione ed alla proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in difetto di patto, di tariffe professionali o di usi, vengono determinate dal giudice secondo equità (II comma art. 1755 cod.civ. ). Ai sensi del II comma dell'art.6 della legge 1989 n.39, inoltre, la misura del compenso del mediatore e la ripartizione del relativo onere, sempre in mancanza di diversa convenzione, "sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art.7 (soppressa dall'art.11 del D.L. 4 luglio 2006 n.223) e tenendo conto degli usi locali".

Ordinariamente l'obbligazione di corrispondere il compenso al mediatore incombe su entrambe le parti (Cass. Civ. Sez. II, ord. 28477/2022). Può l'obbligo di pagare la provvigione essere posto a carico di una sola delle parti ? L'opinione secondo la quale ciò farebbe venir meno l'imparzialità del mediatore è ormai respinta nota1 . Si parla spesso di "mediazione unilaterale" come dell'opera del mediatore prestata a favore di una soltanto delle parti implicate nell'affare nota2. L'unilateralità non farebbe venir meno il ruolo tipicamente equidistante da entrambe le parti, peculiare del mediatore, salva, beninteso, la possibilità di configurare altre specie di rapporto (agenzia, mandato, lavoro subordinato) (Cass. Civ. Sez. III, 5982/81 ; Cass. Civ. Sez. III, 6384/93 ).

Ulteriore problema è quello dell' individuazione del soggetto tenuto a corrispondere la provvigione quando sia intervenuto l'avvicendamento di uno dei soggetti intermediati. Si pensi al caso in cui Tizio abbia conferito incarico a Caio di individuare un immobile da acquistare, legando il diritto al compenso all'intervenuto trasferimento della proprietà del bene e che, dopo aver stipulato un contratto preliminare, venga a cedere la posizione contrattuale ad un terzo con il consenso del promittente alienante (la stessa eventualità si potrebbe prospettare in relazione ad una stipulazione per persona da nominare). Il diritto alla provvigione maturerà nei confronti di Tizio o del soggetto cessionario della posizione contrattuale? La soluzione più appagante è quella che fa leva sulla precisa individuazione del presupposto fissato per l'insorgenza del diritto al compenso e, correlativamente, del soggetto che in quel tempo risulta essere titolare della posizione contrattuale. Poichè, nell'esempio fatto, il diritto alla provvigione scatta nel momento in cui si verifica l'effetto traslativo, e precisamente in quell'istante che deve essere individuato il soggetto obbligato, si tratterà dunque del cessionario ovvero del contraente nominato, dal momento che, nell'ipotesi prospettata, venivano in esame semplici pattuizioni preliminari, prive di effetti traslativi nota3.

Cosa dire dell'acquisto del fondo rustico soggetto a diritto di prelazione del coltivatore affittuario, nel caso di omessa notifica della proposta di alienazione? E' stato deciso al riguardo che il diritto del mediatore al compenso possa dirsi attuale soltanto in esito al decorso del termine annuale decorrente dalla trascrizione della vendita previsto dalla legge (art. 8 l. 1965 n.590) ai fini dell'eventuale riscatto del prelazionario (Cass. Civ. sez. III, 1092/79 ).

Note

nota1

V'è chi reputa che in una siffatta eventualità non potrebbe neppure configurarsi una mediazione Catricalà, La mediazione, in Trattato di dir.priv., dir.da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.436.
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nota2

Così Ponzanelli, in Comm. al cod. civ. diretto da Cendon, vol IV, Torino, 1999, p.1364 e De Luca, Cogliandro, D'Auria, Ronza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.222.
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nota3

Ogniqualvolta le parti non avessero espressamente subordinato il diritto alla provvigione alla produzione dell'effetto traslativo, dovrebbe ritenersi, in applicazione dei principi generali, che il diritto al compenso per il mediatore sorga alla conclusione dell'affare, vale a dire in conseguenza della stipulazione di un vincolo giuridico tra le parti. Basterebbe perciò anche soltanto la sottoscrizione di un contratto preliminare. Al riguardo obbligato a pagare la provvigione sarebbe il soggetto vincolatosi preliminarmente, non potendo sortire rilevanza alcuna nei confronti del mediatore le successive modificazioni della posizione soggettiva dei contraenti che subentrassero in sede di stipulazione del contratto definitivo (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.664). Si pensi alla cessione del contratto o alla nomina dell' amicus nel contratto per persona da nominare.
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Bibliografia

  • CATRICALA', La mediazione, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, XII, 1985
  • DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PONZANELLI, Torino, Comm. al Cod.Civ., IV, 1999

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