Prescrizione del credito del mediatore relativo alla provvigione



L'art. 2950 cod.civ. dispone che il credito del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive nel termine di un anno. Il dies a quo coincide con il giorno della conclusione dell' affare (art. 1755 cod.civ.  ) ovvero dal giorno in cui si sia verificato l'evento dedotto sotto la condizione sospensiva che sia stata apposta al  contratto perfezionato in virtù dell'opera del mediatore (cfr. il modo di disporre dell'art. 1757 cod.civ. )nota1.

Particolare rilevanza deve annettersi al caso in cui al mediatore rimanga ignota la circostanza della conclusione dell'affare, talvolta concluso fraudolentemente in un tempo successivo a quello di scadenza dell'incarico, al deliberato fine di non corrispondere le provvigioni. A questo proposito il fatto può essere considerato semplicemente come causa di sospensione della prescrizione (cfr. n.8  art. 2941 cod.civ.) e non già come impedimento giuridicamente rilevante ai sensi dell'art.2935 cod.civ., norma che sancisce il principio contra non valentem agere non currit praescriptio (Cass. Civ. Sez. II, 2604/88   )nota2.

Note

nota1

Si tratta delle conclusioni cui è pervenuta la dottrina quasi unanime: cfr. per tutti Azzariti-Scarpello, Della prescrizione e della decadenza, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1964, p.311. Occorre tuttavia precisare che questa fatttispecie prescrizionale breve non opera quando il diritto riguarda la divisione tra più mediatori della provvigione già percepita da uno di essi. In tal caso si applicherà, relativamente al diritto individuale di ciascuno, la prescrizione ordinaria decennale (Ponzanelli, in Comm. al cod. civ. diretto da Cendon, vol IV, Torino, 1999, p.1365). Anche le domande aventi ad oggetto le spese sostenute o i danni subiti dal mediatore sono regolate dalla prescrizione ordinaria (Gambardella, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, dir. da Perlingieri, Libro IV, Torino, 1980, p.1174).
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nota2

Cfr. Lo Cuoco, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon,vol.VI, Torino, 1997, p.685.
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Bibliografia

  • AZZARITI-SCARPELLO, Della prescrizione e della decadenza, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, IV, 1964
  • GAMBARDELLA, Torino, Cod. Civ. annotato con dottrina e giurisprudenza, Libro IV, 1980
  • LO CUOCO, Torino, Comm.cod.civ., VI, 1997
  • PONZANELLI, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

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