Cassazione Civ., Sez. II, n. 2386/2003. La distanza delle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie è regolata dall'art. 890 Cc.
In tema di distanze, la norma di cui all'articolo 889, comma 2, del Cc, che prevede una distanza minima dal confine di un metro, non è applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie la quali, avendo una funzione identica a quella dei camini, vanno soggette alla regolamentazione di cui all'articolo 890 del Cc e, quindi poste alla distanza fissata dai regolamenti locali.