Cass. Civ., sez. V, n. 4047/2007. Solidarietà tributaria fra notaio e contribuente. Impossibilità di domandare il rimborso all'erario successivamente al pagamento effettuato dal responsabile d'imposta

In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto societario ed ha richiesto la registrazione, essendo il notaio, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, obbligato al pagamento dell'imposta in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione ed avendo l'Amministrazione la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche rispetto all'obbligato principale in forza di quanto dispone l'art. 1292 c.c, in tema di obbligazione solidale. In esito al pagamento effettuato da parte del notaio (tanto più se avvenuto con denaro depositato dalla contribuente presso il notaio) l'obbligato principale non può richiedere il rimborso dell'Amministrazione finanziari. Ciò in quanto, salva prova contraria, nei rapporti con il creditore si presume che l'obbligato intimato in tanto abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 c.c.

Commento

La pronunzia si segnala per la messa a fuoco dell'insanabilità del contrasto tra la posizione dell'obbligato principale che abbia a pretendere la restituzione di quanto versato dal coobbligato solidale e la condotta adempiente di costui, ciò che destituisce di fondamento la detta richiesta. Il nodo appare consistere nel contrasto tra la riferita istanza e la condotta dello stesso obbligato principale, il quale aveva provveduto anticipatamente a costituire la provvista necessaria presso il notaio proprio allo scopo di sovvenire all'obligazione tributaria. Questa fatto avrebbe legittimato una differente costruzione della fattispecie in chiave di adempimento effettuato propriamente dell'obbligato principale, sia pure per il tramite del professionista, semplicemente incaricato di provvedere all'esecuzione della condotta materiale in cui si sostanzia il pagamento.

Aggiungi un commento