Nozione di obbligazione solidale



La Sezione III del Capo VII del Titolo I del Libro IV del codice civile, intitolata "Delle obbligazioni in solido", esordisce con la norma di cui all'art. 1292 cod.civ. che si occupa della nozione generale di obbligazione solidale. Ai sensi della riferita disposizione "l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l' adempimento da parte di uno libera gli altri".

Il concetto di solidarietà può essere chiarito mediante un esempio. Tizio e Caio sono debitori di Sempronio di cento: se cento è il debito complessivo e da ciascun debitore Sempronio può pretendere solo la sua parte, (cinquanta nel caso), l'obbligazione si dice parziaria; se invece il creditore può pretendere sia da Tizio, sia da Caio l'intera prestazione pari a cento, l'obbligazione viene definita solidale. E' evidente che la solidarietà rafforza la tutela del creditore (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 5802/85 ).

Tale è la definizione della solidarietà passiva che, a mente del successivo art. 1294 cod.civ. costituisce la regola generale in tema di obbligazioni aventi fonte sia contrattuale sia extracontrattuale (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 6073/78 ; Cass. Civ. Sez.III, 10987/96 ; Cass.Civ. Sez. II, 4769/78 ), operativa a meno che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (vale a dire la parziarietà dell'obbligazione). Una notevole eccezione a questa presunzione nota1 è posta dall'art. 754 cod. civ. in tema di debiti ereditari: quando al debitore defunto succedono più persone, ciascuna è tenuta infatti soltanto in proporzione della propria quota ereditaria. Fonte della solidarietà passiva può altresì essere la legge : si pensi all'art.57 T.U. sull'imposta di registro (D.p.r. 131/86) a mente del quale il notaio rogante è responsabile per l'imposta di registro dovuta a fronte della stipulazione di un atto perfezionato con il suo ministero (con la conseguenza che il pagamento effettuato dal pubblico ufficiale definisce il rapporto tributario anche rispetto all'obbligato principale: cfr. Cass.Civ. Sez.V, 4047/07 ).

L'ultima parte dell'art. 1292 cod.civ. definisce altresì la nozione di solidarietà attiva, che si riscontra "quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori". A differenza di quanto detto in tema di solidarietà passiva quella attiva non costituisce la regola base, dovendo essere espressamente prevista (Cass.Civ. Sez.I, 4432/77 ; Cass.Civ. Sez.I, 9771/95 ) nota2. Non è dunque sufficiente l'identità qualitativa delle prestazioni, dovendosi avere riguardo alla legge o alla specifica pattuizione (Tribunale di Bologna, 28/06/2005, n. 1664). Tale è la configurazione del rapporto che è stata attribuita al lato attivo delle obbligazioni scaturenti dal contratto di apertura di conto corrente bancario (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 7862/2021).

L'art. 1293 cod.civ. chiarisce che il meccanismo della solidarietà non è escluso dal fatto che i singoli debitori in solido siano vincolati ciascuno con modalità diverse, o, inversamente, nell'ipotesi di solidarietà attiva, che il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

Controversa è la configurazione giuridica del fenomeno in esame.

Secondo un'opinionenota3 l'obbligazione solidale sarebbe formata da un fascio di rapporti l'uno parallelo rispetto all'altro, una pluralità di obbligazioni di identico contenuto, sorrette da un'unica causa generatrice.

Secondo un altro parere nota4 si tratterebbe invece di un unico rapporto che rinviene una fonte unitaria e che viene ripartito internamente tra i soggetti uniti dal vincolo solidale.

Nell'ambito delle obbligazioni solidali particolare attenzione merita un dibattito che si è sviluppato in relazione alla tematica delle c.d. obbligazioni soggettivamente complesse, essendosi rilevato che alla solidarietà sono riconducibili fattispecie eterogenee sotto il profilo della fonte del rapporto e degli interessi facenti capo ai coobbligati.

Note

nota1

La regola della solidarietà passiva in presenza di più soggetti debitori, costituisce, a parere di molti (Rubino, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p. 185; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974, pp. 229 e ss.), una presunzione applicabile solo ai fatti costitutivi di un'obbligazione che possano essere qualificati come unitari. Ciò che necessita è dunque l'unicità dell'evento, che tuttavia ben potrebbe scaturire da una pluralità di fatti diversi l'uno rispetto all'altro (si consideri il modo di disporre dell'art. 2055 cod. civ. in tema di illecito imputabile a più persone). Negli altri casi, invece, in mancanza di un'unica fonte di obbligazione, la regola della solidarietà non potrebbe non essere indicata dalla legge (si consideri il frequente ricorso alla presunzione di solidarietà: si vedano ad esempio, tra gli altri, gli artt. 1272 e 1944 cod.civ. (cfr. Amorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959, p.58).
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nota2

L'art.1854 cod.civ. costituisce un'ipotesi di solidarietà attiva prevista dal legislatore (Cass. Civ., Sez. I, 9063/2017). Molteplici e varie possono invece essere le esigenze soddisfatte dalla previsione convenzionale della solidarietà attiva. La tendenza di predisporre clausole contrattuali in questa direzione è rilevabile soprattutto nel settore bancario, in relazione all'esercizio disgiunto dei diritti da parte degli intestatari di libretti nominativi di risparmio o di cassette di sicurezza.
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nota3

In questo senso, Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, vol.I, 1946, p.183; Giorgianni, Obbligazione solidale e parziaria, in N.mo Dig.it., p.602.
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nota4

Orientati nel senso dell'unicità dell'obbligazione: Busnelli, op.cit., p.186; Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1953, p.322; Miraglia, Pluralità di debitori e solidarietà, Napoli, 1980, p.112.
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Bibliografia

  • AMORTH, L’obbligazione solidale, Milano, 1959
  • BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946
  • BUSNELLI, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974
  • GIORGIANNI, Obbligazione solidale e parziaria, N.sso Dig. it., XI, 1965
  • MIRAGLIA, Pluralità di debitori e solidarietà, Napoli, 1980
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963
  • SCUTO, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1953

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