Obbligazioni soggettivamente complesse



Seguendo un'opinione nota1 sorta in dottrina, risulta possibile operare, nell'ambito indifferenziato dell'obbligazione solidale, una distinzione fondata sulla comunanza o meno dell'interesse unitario dei coobbligati (che rinverrebbe la propria fonte nell'origine unitaria del rapporto e nella conseguente comunanza di interessi). Si potrebbe pertanto distinguere tra obbligazioni soggettivamente complesse nota2, connotate non soltanto da una pluralità dell'elemento soggettivo (vale a dire più debitori o più creditori) e dall'unicità della prestazione dovuta ( eadem res debita ), ma anche dalla unitarietà dell'origine del rapporto ( eadem causa obligandi ) ed obbligazioni che, pur connotate dal vincolo solidale, non sono caratterizzate dalla comunanza degli interessi tra i componenti della parte passiva o attiva del rapporto. Si pensi al caso della fidejussione nella quale accanto ad una obbligazione principale se ne pone una accessoria. Il vincolo viene assunto non già nel comune interesse dei coobbligati solidali, bensì nell'interesse esclusivo di uno dei medesimi, essendo contraddistinta l'ulteriore obbligazione da un'accessorietà non soltanto funzionale, ma altresì ricollegabile al profilo dei differenti interessi dei soggetti obbligati nota3.

La costruzione teorica, muovendo dalle espressioni usate dal legislatore (cfr. Relazione al codice n. 597) che fa menzione di una "comunione di interessi" tra condebitori solidali, giunge al punto di configurare un vera e propria comunione nel debito o nel credito che si porrebbe come fenomeno parallelo alla comunione nell'ambito dei diritti reali.
La tesi è utile, nella misura in cui intende costruire una disciplina nonchè una linea di demarcazione tra norme applicabili alle ipotesi di obbligazioni solidali contraddistinte da una comunanza di scopo (la eadem causa obligandi, la fonte comune dell'obbligazione) rispetto a quelle applicabili alle obbligazioni solidali accessorie, contrassegnate da una fonte divergente e, conseguentemente, da altrettanto differenti interessi e finalità degli obbligati. In questo senso lo sforzo ricostruttivo è indubbiamente fruttuoso. A riprova della contiguità del tema rispetto a quello della comunione, si può considerare anche la comunione incidentale ereditaria che sorge tra i coeredi in esito all'apertura della successione. Si pensi all'esistenza di un conto corrente cointestato (tra l'ereditando e uno o più tra i coeredi). Quale sarà il regime proprietario delle somme in conto? Al riguardo è stato deciso come vadano tenuti distinti gli aspetti relativi alla legittimazione a disporre (che riguarda i rapporti tra banca e plurimi correntisti) ed alla effettiva titolarità del denaro (che attiene ai rapporti tra i correntisti). La mera cointestazione del conto non produce di per sè alcun effetto attributivo in relazione alle somme che siano di proprietà di uno solo dei correntisti (Cass. Civ., Sez.II, 26991/13).

Il punto nodale è tuttavia quello di evitare una confusione concettuale imputabile all'utilizzo polisenso di una terminologia tecnicamente riconducibile al solo ambito dei diritti reali. Così appare inutile ed artificioso parlare di comunione nel debito o nel credito nota4 quando il codice civile fa menzione della comunione come della contitolarità della proprietà o altro diritto reale (art. 1100 cod.civ. ). Si parli piuttosto di una comunanza di interessi che da vita ad una situazione di contitolarità del diritto di credito ovvero di una situazione giuridica soggettiva passiva di debito che, da un punto di vista logico si pone come parallela alla comunione dei diritti reali, nel senso che siano entrambe specie del genus "situazione di contitolarità" relativamente a situazioni giuridiche soggettive di carattere attivo o passivo.

All'interno della categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse, si darebbe la possibilità di discernere tra più specie. In relazione alle modalità attuative del rapporto si distinguerebbe tra obbligazioni parziarie, solidali e congiunte, in relazione all'oggetto della prestazione il riferimento è invece alla divisibilità o all'indivisibilità.

L'obbligazione soggettivamente complessa si qualifica come parziaria quando la pluralità dei debitori o dei creditori è rispettivamente tenuta ad effettuare o ha diritto a ricevere soltanto una parte frazionaria, una quota della prestazione intera.

L'obbligazione soggettivamente complessa si qualifica come solidale quando la pluralità dei debitori o dei creditori è rispettivamente tenuta ad effettuare o ha diritto a ricevere l'intera prestazione. L'adempimento di uno dei condebitori libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

L'obbligazione soggettivamente complessa si qualifica infine come congiunta quando la pluralità dei debitori è tenuta ad effettuare (ed inversamente il creditore può pretendere) l'adempimento della prestazione solo mediante il gruppo congiunto dei debitori. Essi si liberano soltanto quando eseguono la prestazione tutti insieme (si pensi ad un'orchestra). Occorre rilevare che all'utilizzo della terminologia afferente all'attributo "congiunto" o "complesso" riferito all'obbligazione non viene conferito tuttavia un senso univoco in dottrina ed in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 3545/77 ).

Da questa costruzione emerge con evidenza il campo di parziale sovrapposizione e di divergenza tra la categoria delle obbligazioni solidali, previste dal legislatore e quella, interpretativamente ricavata, delle obbligazioni soggettivamente complesse. Da un lato le obbligazioni solidali sono comprensive delle ipotesi in cui non v'è unicità della fonte dell'obbligazione, come nel caso dell'obbligazione accessoria del fidejussore, contratta nell'interesse di un altro soggetto e pur connotata dal meccanismo della solidarietà, dall'altro le obbligazioni soggettivamente complesse annoverano nel proprio ambito anche le obbligazioni parziarie. Ne discende la fatica, per gli interpreti, di costruire una disciplina normativa che, seppure in difetto di una espressa previsione da parte del legislatore, sia in grado di disciplinare convenientemente la categoria.

Note

nota1

Cfr. Busnelli, Obbligazioni soggettivamente complesse, in Enc. Dir, p.331; Iudica, Impugnative contrattuali e pluralità di interessati, Padova, 1973, p.153; Costanza, Obbligazioni solidali e transazione, Milano , 1978, p.12.
top1

nota2

La parte più consistente delle norme enunciate dal codice civile sembra presupporre lo schema dell'obbligazione soggettivamente complessa, la quale rappresenterebbe "la categoria-modello della solidarietà": v. Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991, pp.180 e ss.. Quali esempi di norme di applicazione generale, non limitate ad un singolo settore di rapporti obbligatori, si possono richiamare gli artt. 1292 e 1293 cod.civ.
top2

nota3

Con la conseguenza dell'inapplicabilità delle disposizioni generali che regolano il rapporto obbligatorio in questione e, nel caso specifico della fidejussione, del regresso.
top3

nota4

In argomento si veda Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, pp.701 e ss., il quale sottolinea che "E' la disciplina della solidarietà che regola infatti le correlative posizioni di debito e di credito..... Anche quando il rapporto cade in regime di comunione, i rapporti esterni sono regolati secondo gli schemi della solidarietà o della parzietà, mentre la disciplina della comunione si limita fondamentalmente a incidere sui rapporti interni". top4

Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • BUSNELLI, Obbligazioni soggettivamente complesse, Enc. dir., XXIX, 1979
  • COSTANZA, Obbligazioni solidali e transazione, Milano, 1978
  • IUDICA, Impugnative contrattuali e pluralità di interessati, Padova, 1973

Prassi collegate

  • Studio n. 409-2010/C, In tema di accollo di quota indivisa di mutuo

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Obbligazioni soggettivamente complesse"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti