Cas. Civ., sez. III, n. 463/2009. Prevalenza dell'ipoteca avente ad oggetto la casa coniugale sui diritti del legatario ex art.540 c.c..

Il creditore ipotecario può opporre il proprio titolo al coniuge del debitore che, alla morte di questi, abbia acquistato "ex" art. 540 c. c.. il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ne consegue che la procedura esecutiva già iniziata prima della morte del debitore può validamente proseguire nei confronti del coniuge di quest'ultimo, al quale spetta solo l'attribuzione del controvalore monetario del suo diritto, nel caso di eccedenza del ricavato della vendita forzata.

Commento

Regolare l'applicazione dei principi in tema di opponibilità nell'ipotesi in esame, in cui la garanzia reale era stata costituita dal de cuius su un bene successivamente destinato a legatario ex art. 540 cod.civ..
Assolutamente distinta la fattispecie decisa invece da Cass. 10014/03 in materia di criterio risolutore dei conflitti tra più aventi causa dal medesimo titolare. Nella specie il conflitto non era tra legatario ex art. 540 cod.civ. e creditore ipotecario in quanto avente causa dall'ereditando, bensì tra il primo e un creditore ipotecario avente causa dall'erede.

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