Legati ex lege in favore del coniuge




Il coniuge ordinariamente è erede nota1 . A questa posizione si può aggiungere quella di legatario ex lege in alcune ipotesi assunte in considerazione dall'ordinamento. Viene in esame l'attribuzione del diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano di cui all'art. 540 cod. civ. e quella dell'assegno vitalizio in favore del coniuge al quale sia stata addebitata la separazione giudiziale ex II comma art. 585 cod. civ..

Note

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Prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia egli aveva tuttavia diritto semplicemente ad una quota di usufrutto dei cespiti ereditari, posizione che veniva qualificata in chiave di legato ex lege (cfr. Cass. Civ. Sez.II, 5227/77 ).
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