Accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni lesive. Dies a quo a far tempo dal quale risultano dovuti i frutti dei beni da restituire. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 4709 del 21 febbraio 2020)

In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in considerazione non fa altro se non esplicitare il modo di disporre del II comma dell'art.561 cod.civ.. Giova rilevare come il I comma della norma disponga che l'azione di riduzione purghi il bene dalle ipoteche e dai pesi iscritti e/o trascritti sugli immobili oggetto di donazioni lesive della legittima soltanto se essa viene esercitata prima del decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione. Ne segue che il decorso del ventennio rende comunque stabile e inoppugnabile l'acquisto del terzo e l'iscrizione della garanzia reale. La pronunzia però si focalizza sul II comma della norma citata, ai sensi del quale i frutti sono dovuti a far tempo dalla proposizione dell'azione giudiziale.

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