Tribunale di Ferrara del 2015 (29/09/2015)



La norma ex art. 2929 bis c.c. (d.l. n. 83/2015, art. 23) prevede una forma di azione revocatoria nei confronti di un atto gratuito che comporti pregiudizio della garanzia patrimoniale offerta ai creditori, che viene esercitata in uno con il pignoramento laddove l’inefficacia dell’atto dispositivo è effetto del medesimo pignoramento che implicitamente contiene in sé un’azione revocatoria sommaria, il cui dispiegamento nel merito è lasciato alla fase eventuale della opposizione del debitore: ne consegue che la norma, avente valenza processuale, soggiace alla regola della applicazione della legge processuale nel tempo e pertanto il pignoramento effettuato dopo il 27 giugno 2015 sviluppa l’effetto processuale previsto nel momento in cui viene posto in essere, atteso che la data di inizio del procedimento esecutivo deve va fatta coincidere con l’atto di pignoramento e con la sua notifica al debitore e non già con la notifica dell’atto prodromico del precetto.

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