Regolamento UE del 2016 n. 2016/679/UE art. 44


CAPO V Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (PRINCIPIO GENERALE PER IL TRASFERIMENTO)

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regolamento UE del 2016 n. 2016/679/UE art. 44"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti