Decreto Legislativo del 2016 numero 50 art. 115


GAS ED ENERGIA TERMICA

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente capo si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 116 a 118;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del fatturato dell'ente aggiudicatore, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2016 numero 50 art. 115"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti