Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 25


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 28 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). - Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.».

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