Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 97


abrogato - DIRITTO DI SURROGAZIONE

[1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga].
(Articolo abrogato dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

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