Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 67-vicies-semel


ONERE DELLA PROVA
1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
c) l'esecuzione del contratto;
d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).
(Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221)

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